Art. 34. Interventi di emergenza 1. La Regione, in relazione alle ordinanze presidenziali assunte a norma degli artt. 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente, attua le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e a disporne la realizzazione. 2. Qualora la necessita' di intervento, di cui al comma 1, sia causata da eventi od azioni imputabili a terzi, la Regione avvia contestualmente i procedimenti giudiziari necessari per il recupero delle spese sostenute nonche' per il risarcimento del danno subito nei confronti di tutti i soggetti responsabili. 3. La realizzazione degli interventi di cui sopra puo' essere affidata alle province e ai comuni in base ad apposita convenzione da definirsi in relazione alle singole situazioni di emergenza.