Art. 34.
                       Interventi di emergenza
 
   1. La Regione, in relazione alle ordinanze presidenziali assunte a
norma  degli artt. 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica
10  settembre  1982,  n.  915,  nel  caso  di  rilevanti  episodi  di
inquinamento  con  imminente pericolo per la salute e per l'ambiente,
attua le iniziative necessarie ad approvare i progetti di  intervento
e a disporne la realizzazione.
   2.  Qualora  la  necessita'  di intervento, di cui al comma 1, sia
causata da eventi od azioni imputabili  a  terzi,  la  Regione  avvia
contestualmente  i  procedimenti giudiziari necessari per il recupero
delle spese sostenute nonche' per il risarcimento  del  danno  subito
nei confronti di tutti i soggetti responsabili.
   3.  La  realizzazione  degli  interventi  di cui sopra puo' essere
affidata alle province e ai comuni in base ad apposita convenzione da
definirsi in relazione alle singole situazioni di emergenza.