Art. 59. Azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo a favore delle imprese 1. La Regione Puglia, in riferimento alle specifiche finalita' individuate dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2081/1993, obiettivi 1, 3 e 4, puo' autorizzare, con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE) e in coerenza con il programma operativo delle attivita' cofinanziate FSE approvato dalla Unione europea: a) la realizzazione di iniziative di formazione proposte da imprese o loro consorzi, con le moclalita' di cui al successivo art. 60; b) la corresponsione alle imprese degli aiuti all'occupazione di cui al successivo art. 61, cosÿi' come previsto dal regolamento CEE n. 2084/1993 e in coerenza con le specifiche norme dello Stato in materia.