Art. 59.
            Azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
                       a favore delle imprese
 
  1. La Regione Puglia,  in  riferimento  alle  specifiche  finalita'
individuate  dall'art.  1 del regolamento CEE n. 2081/1993, obiettivi
1, 3 e 4, puo' autorizzare, con il  concorso  finanziario  del  Fondo
Sociale  Europeo (FSE) e in coerenza con il programma operativo delle
attivita' cofinanziate FSE approvato dalla Unione europea:
   a) la  realizzazione  di  iniziative  di  formazione  proposte  da
imprese  o loro consorzi, con le moclalita' di cui al successivo art.
60;
   b) la corresponsione alle imprese degli aiuti  all'occupazione  di
cui  al  successivo art. 61, cosÿi' come previsto dal regolamento CEE
n. 2084/1993 e in coerenza con le specifiche  norme  dello  Stato  in
materia.