Art. 60.
                         Attivita' formativa
 
  1.  Le  imprese  o  loro  consorzi  possono  presentare progetti di
formazione per disoccupati, giovani o adulti, da inserire nei  propri
organici e progetti di riqualificazione, riconversione, aggiornamento
e  specializzazione  del proprio personale, che siano coerenti con il
programma operativo.
  2. La presentazione di progetti di formazione per disoccupati  deve
essere    corredata   dell'impegno   all'assunzione   del   personale
qualificato al termine della attivita' formativa.
  3. La presentazione di progetti di  formazione  per  occupati  deve
essere   corredata  di  adeguate  motivazioni  e/o  accordi  relativi
all'operazione formativa proposta.
  4. I progetti formativi devono indicare:
   a) i presupposti tecnico-economici e  occupazionali  del  percorso
formativo progettato;
   b)  il  programma  didattico  da svolgere, che puo' prevedere, nel
caso sia necessario per le finalita' del corso, un'adeguata attivita'
di tirocinio;
   c) le attrezzature e il personale da utilizzare per lo svolgimento
della attivita' formativa;
   d) il bilancio delle spese che si presume di sostenere;
   e)  i  risultati  che  l'attivita'   formativa   si   propone   di
raggiungere.