Art. 60. Attivita' formativa 1. Le imprese o loro consorzi possono presentare progetti di formazione per disoccupati, giovani o adulti, da inserire nei propri organici e progetti di riqualificazione, riconversione, aggiornamento e specializzazione del proprio personale, che siano coerenti con il programma operativo. 2. La presentazione di progetti di formazione per disoccupati deve essere corredata dell'impegno all'assunzione del personale qualificato al termine della attivita' formativa. 3. La presentazione di progetti di formazione per occupati deve essere corredata di adeguate motivazioni e/o accordi relativi all'operazione formativa proposta. 4. I progetti formativi devono indicare: a) i presupposti tecnico-economici e occupazionali del percorso formativo progettato; b) il programma didattico da svolgere, che puo' prevedere, nel caso sia necessario per le finalita' del corso, un'adeguata attivita' di tirocinio; c) le attrezzature e il personale da utilizzare per lo svolgimento della attivita' formativa; d) il bilancio delle spese che si presume di sostenere; e) i risultati che l'attivita' formativa si propone di raggiungere.