Art. 61.
                        Aiuti all'occupazione
 
  1.  Le  imprese  possono  presentare richieste di corresponsione di
aiuti  all'occupazione,  cosÿi'  come   previsto   all'art.   1   del
regolamento  CEE  n.  2084/1993,  nelle  attivita'  e alle condizioni
previste nel programma operativo e/o dalle norme nazionali.
  2.  Le  provvidenze  di  cui  innanzi  devono  essere  erogate  per
assunzioni supplementari e definitive.