Art. 61. Aiuti all'occupazione 1. Le imprese possono presentare richieste di corresponsione di aiuti all'occupazione, cosÿi' come previsto all'art. 1 del regolamento CEE n. 2084/1993, nelle attivita' e alle condizioni previste nel programma operativo e/o dalle norme nazionali. 2. Le provvidenze di cui innanzi devono essere erogate per assunzioni supplementari e definitive.