Art. 63. Istruttoria e valutazione delle richieste 1. Le richieste di intervento sono istruite e valutate dall'Assessorato competente e, su proposta della Giunta regionale, approvate con atto deliberativo del Consiglio regionale in conformita' ai seguenti criteri: a) ripartizione tra misure e settori di intervento, cosÿi' come definito nel programma operativo approvato; b) garanzia di equa ripartizione delle risorse sul territorio, secondo indici di riparto definiti, in via previsionale, nel bando annuale; c) preferenza per eventuali operazioni da realizzare in aree di crisi o conseguenti a specifici accordi sottoscritti in sedi istituzionali; d) priorita' per le iniziative di formazione proposte dai soggetti attuatori che beneficiano degli interventi FESR e FEOGA; e) priorita', per la corresponsione degli aiuti all'assunzione, alle richieste avanzate da piccole e medie imprese o per determinate categorie di persone, nelle percentuali indicate, in via previsionale, nei bandi annuali. 2. Per l'anno 1994 le richieste gia' presentate sono approvate dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo l'ordine cronologico di presentazione e verificata la coerenza con le norme del programma operativo.