Art. 63.
              Istruttoria e valutazione delle richieste
 
  1.   Le   richieste   di   intervento   sono  istruite  e  valutate
dall'Assessorato competente e, su proposta  della  Giunta  regionale,
approvate   con   atto   deliberativo   del  Consiglio  regionale  in
conformita' ai seguenti criteri:
   a) ripartizione tra misure e settori di  intervento,  cosÿi'  come
definito nel programma operativo approvato;
   b)  garanzia  di  equa  ripartizione delle risorse sul territorio,
secondo indici di riparto definiti, in via  previsionale,  nel  bando
annuale;
   c)  preferenza  per  eventuali operazioni da realizzare in aree di
crisi  o  conseguenti  a  specifici  accordi  sottoscritti  in   sedi
istituzionali;
   d) priorita' per le iniziative di formazione proposte dai soggetti
attuatori che beneficiano degli interventi FESR e FEOGA;
   e)  priorita',  per  la corresponsione degli aiuti all'assunzione,
alle richieste avanzate da piccole e medie imprese o per  determinate
categorie   di   persone,   nelle   percentuali   indicate,   in  via
previsionale, nei bandi annuali.
  2. Per l'anno 1994 le richieste gia' presentate sono approvate  dal
Consiglio  regionale  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  secondo   l'ordine   cronologico   di
presentazione  e  verificata  la  coerenza con le norme del programma
operativo.