Art. 64. Esecuzione dei progetti 1. L'esecuzione dei progetti si attua previa verifica dell'idoneita' stelle strutture adibite alla formazione e accettazione del controllo ispettivo da parte degli organi preposti ed e' disciplinata da apposita convenzione. 2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 3, del regolamento CEE n. 2084/1993, le imprese devono cofinanziare il costo delle azioni formative per una quota adeguata, nell'entita' definita a livello nazionale per tali progetti.