Art. 64.
                       Esecuzione dei progetti
 
  1.   L'esecuzione   dei   progetti   si   attua   previa   verifica
dell'idoneita'   stelle   strutture   adibite   alla   formazione   e
accettazione del controllo ispettivo da parte degli  organi  preposti
ed e' disciplinata da apposita convenzione.
  2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 3, del regolamento
CEE  n.  2084/1993,  le  imprese  devono  cofinanziare il costo delle
azioni formative per una  quota  adeguata,  nell'entita'  definita  a
livello nazionale per tali progetti.