Art. 65.
                         Borse di formazione
 
  1.  Allo  scopo  di  favorire  la  frequenza  a corsi di formazione
professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico,  istituiti
in Italia ed all'estero e finalizzati al conseguimento di particolari
perfezionamenti  e  specializzazioni,  la Regione, in coerenza con il
programma  operativo  e  nell'ambito  del  programma  annuale   delle
attivita' di formazione professionale, puo' prevedere borse di studio
in favore di giovani laureati.
  2.  Ciascuna borsa comprende un assegno di studio per la durata del
corso da frequentare, nonche' la copertura delle spese di iscrizione,
frequenza  ed  eventuale  copertura  assicurativa,  oltre  quelle  di
viaggio  necessarie  per  raggiungere  la  sede  di realizzazione del
corso.
  3. I criteri di assegnazione e fruizione delle  borse,  nonche'  di
selezione  dei  candidati,  saranno stabiliti in sede di approvazione
dei piani annuali di formazione professionale.