Art. 65. Borse di formazione 1. Allo scopo di favorire la frequenza a corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico, istituiti in Italia ed all'estero e finalizzati al conseguimento di particolari perfezionamenti e specializzazioni, la Regione, in coerenza con il programma operativo e nell'ambito del programma annuale delle attivita' di formazione professionale, puo' prevedere borse di studio in favore di giovani laureati. 2. Ciascuna borsa comprende un assegno di studio per la durata del corso da frequentare, nonche' la copertura delle spese di iscrizione, frequenza ed eventuale copertura assicurativa, oltre quelle di viaggio necessarie per raggiungere la sede di realizzazione del corso. 3. I criteri di assegnazione e fruizione delle borse, nonche' di selezione dei candidati, saranno stabiliti in sede di approvazione dei piani annuali di formazione professionale.