Art. 66.
         Rapporti con il sistema delle Universita' pugliesi
 
  1.  Nel  quadro dei principi di cui alla legge 19 novembre 1990, n.
341 e al fine di  assicurare  la  necessaria  collaborazione  con  le
Universita'  pugliesi,  la  Regione puo' stipulare con esse, ai sensi
dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di  programma
per  la  realizzazione  di  collaborazioni  in  materia di formazione
professionale, ivi compresa la fruizione delle borse di formazione di
cui al precedente art. 65, per l'attuazione  di  attivita'  formative
avanzate  contenute  nel  programma  operativo approvato dalla Unione
europea e previste nei programmi annuali di formazione  o,  comunque,
in attuazione di specifici programmi comunitari.