Art. 66. Rapporti con il sistema delle Universita' pugliesi 1. Nel quadro dei principi di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la necessaria collaborazione con le Universita' pugliesi, la Regione puo' stipulare con esse, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma per la realizzazione di collaborazioni in materia di formazione professionale, ivi compresa la fruizione delle borse di formazione di cui al precedente art. 65, per l'attuazione di attivita' formative avanzate contenute nel programma operativo approvato dalla Unione europea e previste nei programmi annuali di formazione o, comunque, in attuazione di specifici programmi comunitari.