Art. 34.
                  Norme di accesso per la copertura
           di posti vacanti nell'amministrazione regionale
 
  1. In relazione a quanto previsto dall'art. 32 della presente legge
ed allo scopo di realizzare la contrazione della consistenza numerica
degli  operatori  della  formazione  professionale iscritti nell'Albo
regionale di cui al precedente art. 26, una quota parte non inferiore
al 30% nei concorsi pubblici per la copertura dei  posti  disponibili
presso  la  Regione  o  gli  Enti sub-regionali, dopo perfezionamento
degli adempimenti prescritti dal decreto  legislativo  n.  29/1993  e
successive  modifiche ed integrazioni nonche' dalle leggi n. 537/1993
e n. 724/1994 e nei limiti indicati  dalle  stesse,  sara'  riservata
agli   operatori  della  formazione  professionale  che  svolgono  le
funzioni indicate  nelle  sezioni  dello  stesso  Albo  regionale  in
servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso
gli  Enti  gestori di attivita' formative a titolarita' gestionali in
convenzione e finanziate dalla Regione, in  possesso  del  titolo  di
studio richiesto per l'accesso ai singoli livelli regionali.
  2.  Per  partecipare  alla  riserva  dei  posti  di cui al presente
articolo, gli operatori della formazione professionale devono:
   essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   essere in possesso di tutti i requisiti prescritti  per  l'accesso
all'impiego regionale, fatta eccezione per i limiti di eta';
   non  maturare,  nel biennio successivo alla data del provvedimento
che approva il bando di concorso, i requisiti di legge richiesti  per
il collocamento obbligatorio in quiescenza.
  3.  Ai  fini dei commi precedenti, si considerano posti disponibili
sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che si
rendono tali durante il periodo di vigenza delle relative graduatorie
degli idonei.
  4. Valgono le disposizioni di cui ai commi 11 e  12  dell'art.    4
della legge regionale n. 24/88.
  5.  La  Giunta regionale provvede annualmente alla ricognizione dei
posti disponibili ed alla copertura degli stessi con le  modalita'  e
procedure  previste  dalla  presente  legge  e  dalle altre normative
centrali e regionali in vigore.