Art. 34. Norme di accesso per la copertura di posti vacanti nell'amministrazione regionale 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 32 della presente legge ed allo scopo di realizzare la contrazione della consistenza numerica degli operatori della formazione professionale iscritti nell'Albo regionale di cui al precedente art. 26, una quota parte non inferiore al 30% nei concorsi pubblici per la copertura dei posti disponibili presso la Regione o gli Enti sub-regionali, dopo perfezionamento degli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni nonche' dalle leggi n. 537/1993 e n. 724/1994 e nei limiti indicati dalle stesse, sara' riservata agli operatori della formazione professionale che svolgono le funzioni indicate nelle sezioni dello stesso Albo regionale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Enti gestori di attivita' formative a titolarita' gestionali in convenzione e finanziate dalla Regione, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai singoli livelli regionali. 2. Per partecipare alla riserva dei posti di cui al presente articolo, gli operatori della formazione professionale devono: essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato; essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'accesso all'impiego regionale, fatta eccezione per i limiti di eta'; non maturare, nel biennio successivo alla data del provvedimento che approva il bando di concorso, i requisiti di legge richiesti per il collocamento obbligatorio in quiescenza. 3. Ai fini dei commi precedenti, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che si rendono tali durante il periodo di vigenza delle relative graduatorie degli idonei. 4. Valgono le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/88. 5. La Giunta regionale provvede annualmente alla ricognizione dei posti disponibili ed alla copertura degli stessi con le modalita' e procedure previste dalla presente legge e dalle altre normative centrali e regionali in vigore.