Art. 25.
                     O r g a n i z z a z i o n e
 
  1.  Per  la  definizione  dell'organizzazione e delle dotazioni del
S.I.T.O.,  nonche'  delle  principali  procedure  regionali  ad  essi
connesse,  la  Giunta  regionale  predispone  entro  tre  mesi  dalla
pubblicazione della presente legge,  un  progetto  di  organizzazione
comprensivo  delle modifiche della pianta organica regionale ritenute
necessarie e del regolamento interno del S.I.T.O. stesso,  disponendo
in ordine alla dotazione finanziaria.