Art. 20.
                 Progettazione e standard formativi
 
  1.  La  Regione  organizza  il  sistema  regionale  di   formazione
professionale   assicurando,  ai  diversi  livelli,  la  funzione  di
progettazione formativa.
  2. Ogni progetto formativo dovra' essere coerente con gli  standard
regionali,  per  gli  aspetti  didattici e pedagogici, e con il Piano
regionale per  la  qualita'  nella  formazione  per  gli  aspetti  di
valutazione e controllo.
  3.  Gli  standard  regionali,  nel  quadro del continuo adeguamento
all'evoluzione  scientifica,  tecnologica  ed  organizzativa  e   dei
fabbisogni  professionali  del  sistema economico, nel rispetto della
liberta' di insegnamento,  definiscono,  per  famiglie  professionali
omogenee, indicazioni guida per la progettazione didattica.
  4.  La  Giunta  Regionale  delibera con cadenza almeno triennale le
tipologie e gli standard  di  progettazione  dell'offerta  formativa,
nonche'  le  modalita'  di  certificazione  degli esiti formativi, in
coerenza con il presente articolo.