Art. 20. Progettazione e standard formativi 1. La Regione organizza il sistema regionale di formazione professionale assicurando, ai diversi livelli, la funzione di progettazione formativa. 2. Ogni progetto formativo dovra' essere coerente con gli standard regionali, per gli aspetti didattici e pedagogici, e con il Piano regionale per la qualita' nella formazione per gli aspetti di valutazione e controllo. 3. Gli standard regionali, nel quadro del continuo adeguamento all'evoluzione scientifica, tecnologica ed organizzativa e dei fabbisogni professionali del sistema economico, nel rispetto della liberta' di insegnamento, definiscono, per famiglie professionali omogenee, indicazioni guida per la progettazione didattica. 4. La Giunta Regionale delibera con cadenza almeno triennale le tipologie e gli standard di progettazione dell'offerta formativa, nonche' le modalita' di certificazione degli esiti formativi, in coerenza con il presente articolo.