Art. 21.
           Piani annuali di realizzazione delle attivita'
 
  1. La  Giunta  Regionale  approva  i  piani  annuali  preventivi  e
consultivi   di   realizzazione   delle  attivita'  di  formazione  e
orientamento professionale in attuazione del  programma  triennale  e
delle  direttive  annuali  e  ne  da'  comunicazione  alla competente
Commissione consiliare.
  2. Di ciascuna iniziativa i piani definiscono il  tipo,  la  durata
del  ciclo  formativo e la qualifica, la localizzazione, la durata in
ore, il  numero  e  i  requisiti  di  ammissibilita'  degli  allievi,
l'Agenzia  formativa  incaricata  della  realizzazione, il contributo
finanziario.