Art. 21. Piani annuali di realizzazione delle attivita' 1. La Giunta Regionale approva i piani annuali preventivi e consultivi di realizzazione delle attivita' di formazione e orientamento professionale in attuazione del programma triennale e delle direttive annuali e ne da' comunicazione alla competente Commissione consiliare. 2. Di ciascuna iniziativa i piani definiscono il tipo, la durata del ciclo formativo e la qualifica, la localizzazione, la durata in ore, il numero e i requisiti di ammissibilita' degli allievi, l'Agenzia formativa incaricata della realizzazione, il contributo finanziario.