Art. 22. Atti generali regionali e convenzioni con le Agenzie formative 1. La Regione stipula le convenzioni di cui all'articolo 11 in conformita' ai modelli di convenzione tipo a tal fine approvati dalla Giunta Regionale. 2. La Giunta Regionale approva altresi' un atto generale per la gestione ed il controllo amministrativo delle attivita' e l'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle prescrizioni dell'Unione europea e delle Autorita' nazionali competenti. 3. La convenzione tipo e l'atto generale rispondono ai seguenti criteri: a) l'autonomia dei soggetti convenzionati nell'organizzazione e nell'utilizzo delle risorse assegnate; b) la trasparenza dell'attivita' di gestione; c) l'erogazione dei finanziamenti in ragione dei risultati, quantitativi e qualitativi, delle azioni realizzate; d) la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi, con ricorso alle autocertificazioni e alle dichiarazioni di responsabilita' previste dalle leggi vigenti. 4. A garanzia delle somme erogate, puo' essere richiesta fideiussione bancaria, i cui costi sono ammessi a rendiconto. 5. L'attuazione delle attivita' previste dal progetto che ha dato luogo alla convenzione deve essere coerente con quanto stabilito dal progetto stesso. Eventuali variazioni apportate nel corso di svolgimento devono essere concordate. Per ogni progetto, il soggetto convenzionato nomina un responsabile.