Art. 22.
                Atti generali regionali e convenzioni
                      con le Agenzie formative
 
  1. La Regione stipula le convenzioni  di  cui  all'articolo  11  in
conformita' ai modelli di convenzione tipo a tal fine approvati dalla
Giunta Regionale.
  2.  La  Giunta  Regionale  approva altresi' un atto generale per la
gestione  ed  il   controllo   amministrativo   delle   attivita'   e
l'erogazione  dei  finanziamenti,  nel  rispetto  delle  prescrizioni
dell'Unione europea e delle Autorita' nazionali competenti.
  3. La convenzione tipo e l'atto  generale  rispondono  ai  seguenti
criteri:
   a)  l'autonomia  dei  soggetti convenzionati nell'organizzazione e
nell'utilizzo delle risorse assegnate;
   b) la trasparenza dell'attivita' di gestione;
   c)  l'erogazione  dei  finanziamenti  in  ragione  dei  risultati,
quantitativi e qualitativi, delle azioni realizzate;
   d)   la   semplificazione  delle  procedure  e  degli  adempimenti
amministrativi,  con   ricorso   alle   autocertificazioni   e   alle
dichiarazioni di responsabilita' previste dalle leggi vigenti.
  4.   A   garanzia   delle  somme  erogate,  puo'  essere  richiesta
fideiussione bancaria, i cui costi sono ammessi a rendiconto.
  5. L'attuazione delle attivita' previste dal progetto che  ha  dato
luogo  alla convenzione deve essere coerente con quanto stabilito dal
progetto  stesso.  Eventuali  variazioni  apportate  nel   corso   di
svolgimento  devono essere concordate. Per ogni progetto, il soggetto
convenzionato nomina un responsabile.