Art. 24. Prove finali, attestati di qualifica, Commissioni esaminatrici 1. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita'; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformita' alla disciplina di cui all'articolo 20, comma 4. 2. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e composte da: a) il Presidente designato dall'Assessore regionale competente; b) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione; d) un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; e) un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro; f) un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi. 3. Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 con i relativi effetti e lo stesso e' comunque titolo utile ai fini della valutazione di merito dei concorsi pubblici. L'attestato e' firmato dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e dal responsabile del Centro. 4. Le Commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o Enti interessati. 5. Per i corsi riconosciuti le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle Province; le Commissioni stesse possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall'Assessore competente. I relativi attestati sono rilasciati dalle Province, su moduli regionali.