Art. 24.
                Prove finali, attestati di qualifica,
                      Commissioni esaminatrici
 
  1. Al termine  dei  corsi  di  formazione  professionale  volti  al
conseguimento  di  una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato
ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi  alle  prove  finali
per  l'accertamento  dell'idoneita';  tali  prove sono pubbliche e si
svolgono in conformita' alla disciplina di cui all'articolo 20, comma
4.
  2. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal  Presidente  della
Giunta Regionale o suo delegato e composte da:
   a) il Presidente designato dall'Assessore regionale competente;
   b)   un  esperto  designato  dall'Amministrazione  periferica  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
   c)  un  esperto  designato  dall'Amministrazione  periferica   del
Ministero della pubblica istruzione;
   d)   un  esperto  designato  dalle  Organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori;
   e) un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
   f)  un  rappresentante  del  personale  didattico  designato   dal
responsabile dei corsi.
  3.  Il  superamento  delle  prove  finali comporta il conseguimento
dell'attestato di cui  all'articolo  14,  comma  2,  della  legge  21
dicembre  1978, n. 845 con i relativi effetti e lo stesso e' comunque
titolo utile  ai  fini  della  valutazione  di  merito  dei  concorsi
pubblici.    L'attestato  e'  firmato  dal  Presidente  della  Giunta
Regionale o da un suo delegato e dal responsabile del Centro.
  4. Le Commissioni esaminatrici per l'attribuzione di  qualifiche  o
titoli  previsti  dalle vigenti leggi per l'esercizio di attivita' di
lavoro  autonomo  sono,   all'atto   della   nomina,   integrate   da
rappresentanti di categoria, associazioni o Enti interessati.
  5.  Per  i  corsi  riconosciuti  le  Commissioni  esaminatrici sono
nominate  dalle  Province;  le  Commissioni  stesse  possono   essere
integrate  da  un  funzionario della Regione designato dall'Assessore
competente.  I relativi attestati sono rilasciati dalle Province,  su
moduli regionali.