Art. 22.
                 Scarichi delle pubbliche fognature
              nei corsi d'acqua naturali ed artificiali
 
  1.  L'autorizzazione  ad  effettuare  gli  scarichi delle pubbliche
fognature nei corsi d'acqua naturali  ed  artificiali  e'  rilasciata
dalla  Provincia  ai sensi dell'art. 19, sentito il parere del Comune
posto immediatamente a valle di quello nel cui territorio avviene  lo
scarico.  Tale  parere  e'  trasmesso  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta della Provincia. La Provincia puo' non acquisire il  parere
nei  casi  in cui tra il Comune in cui avviene lo scarico ed i Comuni
limitrofi vi sia una distanza tale, in relazione alla  portata  dello
scarico,   da  escludere  effetti  di  rilievo  sugli  stessi  Comuni
confinanti.
  2. Il rilascio dell'autorizzazione  e'  subordinato  alle  seguenti
condizioni:
   a)  gli  scarichi  delle  pubbliche  fognature  della  classe A al
servizio  di  non  oltre  500  abitanti  complessivi  possono  essere
trattati  con  vasche  tipo  Imhoff  dimensionate  per  un  tempo  di
ritenzione  non  inferiore  a  4  ore,  e  delle   quali,   nell'atto
autorizzativo,   devono   essere  prescritti  tempi  e  modalita'  di
manutenzione e  pulizia,  oppure  con  impianti  di  altro  tipo  che
garantiscano  prestazioni  equivalenti  o  migliori  di  quelle delle
predette vasche tipo Imhoff;
   b)  gli  scarichi  delle  pubbliche  fognature della classe B e di
quelle della classe A al servizio di oltre 500  abitanti  complessivi
devono  essere  trattati  con impianti che assicurino il rispetto dei
limiti imposti  dalla  tabella  A  allegata  alla  legge  319/1976  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Per gli scarichi di cui
alle lettere a) e b), deve essere prevista una vasca di contatto  per
eventuali trattamenti di disinfezione.
  3. Le soluzioni adottate devono corrispondere a quelle indicate nel
Piano regionale di risanamento delle acque.
  4.  In deroga a quanto previsto al comma 2 e secondo le indicazioni
del Piano regionale la Provincia  puo'  autorizzare,  sulla  base  di
motivata   istanza  del  soggetto  richiedente,  tenuto  conto  delle
caratteristiche dello scarico, dell'uso cui  e'  destinato  il  corpo
idrico  ricettore  e  della  situazione  ambientale  locale  e per un
periodo non superiore a cinqu'e anni suscettibili di un solo rinnovo:
   a)  l'effettuazione  di  scarichi  con  limiti  meno   restrittivi
relativamente  ai  parametri  della  tabella  A  allegata  alla legge
319/1976, ad eccezione di quelli indicati nella  tabella  3  allegata
alla presente legge;
   b)  l'effettuazione  di  scarichi  conformi  a quanto previsto dal
comma 2 lettera a) per fognature a servizio di un  massimo  di  1.000
abitanti.