Art. 22. Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali 1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali e' rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 19, sentito il parere del Comune posto immediatamente a valle di quello nel cui territorio avviene lo scarico. Tale parere e' trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia puo' non acquisire il parere nei casi in cui tra il Comune in cui avviene lo scarico ed i Comuni limitrofi vi sia una distanza tale, in relazione alla portata dello scarico, da escludere effetti di rilievo sugli stessi Comuni confinanti. 2. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alle seguenti condizioni: a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di non oltre 500 abitanti complessivi possono essere trattati con vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore, e delle quali, nell'atto autorizzativo, devono essere prescritti tempi e modalita' di manutenzione e pulizia, oppure con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff; b) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B e di quelle della classe A al servizio di oltre 500 abitanti complessivi devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli scarichi di cui alle lettere a) e b), deve essere prevista una vasca di contatto per eventuali trattamenti di disinfezione. 3. Le soluzioni adottate devono corrispondere a quelle indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque. 4. In deroga a quanto previsto al comma 2 e secondo le indicazioni del Piano regionale la Provincia puo' autorizzare, sulla base di motivata istanza del soggetto richiedente, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dell'uso cui e' destinato il corpo idrico ricettore e della situazione ambientale locale e per un periodo non superiore a cinqu'e anni suscettibili di un solo rinnovo: a) l'effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi relativamente ai parametri della tabella A allegata alla legge 319/1976, ad eccezione di quelli indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge; b) l'effettuazione di scarichi conformi a quanto previsto dal comma 2 lettera a) per fognature a servizio di un massimo di 1.000 abitanti.