Art. 23. Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare 1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare e' rilasciata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 19, sentito il parere dei Comuni immediatamente confinanti lungo il tratto di costa con il Comune nel cui territorio avviene lo scarico. Tale parere e' trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia puo' non acquisire il parere qualora la distanza dei Comuni limitrofi dallo scarico, in relazione alla sua portata, sia tale da escludere effetti di rilievo nei confronti delle acque antistanti il territorio dei Comuni stessi. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione lo scarico deve sempre avvenire, tramite condotta di lunghezza adeguata, a distanza dalla battigia tale da non compromettere gli usi a cui e' destinato il tratto di mare, con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca. 3. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A per essere autorizzati devono essere trattati: a) con impianti che assicurino almeno il livello di depurazione ottenibile con vasche settiche, delle quali nell'atto autorizzativo devono essere prescritti tempi e modalita' di manutenzione e pulizia, se a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi; b) con vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore e delle quali, nell'atto autorizzativo, devono essere prescritti tempi e modalita' di manutenzione e pulizia, sia con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff, se a servizio di oltre 50 e fino a 1.000 abitanti complessivi. Devono essere assicurate altresi' le fasi di grigliatura e disoleatura dei liquami nonche' la presenza di una vasca di contatto per gli eventuali trattamenti di disinfezione; c) con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 4 allegata alla presente legge se a servizio di oltre 1.000 e fino a 20.000 abitanti complessivi; d) con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge se a servizio di oltre 20.000 e fino a 40.000 abitanti complessivi. 4. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B e di quelle della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi, per essere autorizzati devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 6 allegata alla presente legge. 5. Gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1.000 abitanti complessivi devono essere altresi' dotati: a) di registratori di portata; b) di vasche, poste al termine del processo depurativo, aventi lo scopo di regolarizzare il deflusso attraverso lo scarico a mare e di consentire il prelievo di campioni di acqua e gli eventuali trattamenti di disinfezione; c) di diffusore nella parte terminale della condotta di scarico. 6. La posizione dello sbocco della condotta deve essere determinata sulla base di studi specifici da effettuarsi caso per caso a cura dell'ente gestore e la distanza dello sbocco medesimo dalla costa non puo' comunque essere inferiore a: a) metri 200 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 50 e fino a 1.000 abitanti complessivi; b) metri 500 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1.000 e fino a 10.000 abitanti complessivi; c) metri 1.000 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 10.000 abitanti complessivi, per le quali lo sbocco stesso deve essere a profondita' non inferiore a 30 metri. 7. La Provincia in deroga a quanto stabilito dal comma 6 puo' consentire la realizzazione di condotte che raggiungano distanze o profondita' inferiori a quelle indicate, nel caso in cui gli studi prodotti comprovino tale possibilita'. La deroga e' possibile solo per una delle due condizioni. 8. La Provincia, sulla base di motivata istanza dell'Ente titolare dello scarico e previo parere vincolante della Giunta regionale puo' consentire, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, che gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi siano trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge. 9. Le soluzioni adottate per gli scarichi devono corrispondere a quelle indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque salvo deroghe autorizzate dalla Provincia, acquisito il parere della Giunta regionale, sulla base di motivate richieste dell'Ente titolare dello scarico. 10. L'Ente titolare dello scarico, ove possibile, deve segnalare adeguamente la zona di scarico nonche' l'area intorno ad esso eventualmente inibita alla balneazione.