Art. 23.
 Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel
mare
 
  1.  L'autorizzazione  ad  effettuare  gli  scarichi delle pubbliche
fognature nelle acque di transizione e nel mare e'  rilasciata  dalla
Provincia,  ai  sensi  dell'art.  19,  sentito  il  parere dei Comuni
immediatamente confinanti lungo il tratto di costa con il Comune  nel
cui  territorio  avviene  lo  scarico. Tale parere e' trasmesso entro
sessanta giorni dalla richiesta della Provincia.  La  Provincia  puo'
non  acquisire  il  parere  qualora  la distanza dei Comuni limitrofi
dallo scarico, in relazione alla sua portata, sia tale  da  escludere
effetti di rilievo nei confronti delle acque antistanti il territorio
dei Comuni stessi.
  2.  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione lo scarico deve sempre
avvenire, tramite condotta di lunghezza adeguata,  a  distanza  dalla
battigia  tale  da  non  compromettere  gli usi a cui e' destinato il
tratto di mare,  con  particolare  riguardo  alla  balneazione,  alla
mitilicoltura e alla pesca.
  3. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A per essere
autorizzati devono essere trattati:
   a)  con  impianti  che assicurino almeno il livello di depurazione
ottenibile con vasche settiche, delle quali  nell'atto  autorizzativo
devono essere prescritti tempi e modalita' di manutenzione e pulizia,
se a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi;
   b)  con vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione
non inferiore a 4 ore e delle quali, nell'atto autorizzativo,  devono
essere  prescritti  tempi  e modalita' di manutenzione e pulizia, sia
con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o
migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff, se  a  servizio
di  oltre  50  e  fino  a  1.000  abitanti complessivi. Devono essere
assicurate altresi' le fasi di grigliatura e disoleatura dei  liquami
nonche'  la  presenza  di  una  vasca  di  contatto per gli eventuali
trattamenti di disinfezione;
   c) con impianti che assicurino il rispetto  dei  limiti  riportati
nella  tabella  4 allegata alla presente legge se a servizio di oltre
1.000 e fino a 20.000 abitanti complessivi;
   d) con impianti che assicurino il rispetto  dei  limiti  riportati
nella  tabella  5 allegata alla presente legge se a servizio di oltre
20.000 e fino a 40.000 abitanti complessivi.
  4. Gli scarichi delle pubbliche  fognature  della  classe  B  e  di
quelle   della   classe  A  al  servizio  di  oltre  40.000  abitanti
complessivi,  per  essere  autorizzati  devono  essere  trattati  con
impianti  che  assicurino  il  rispetto  dei  limiti  riportati nella
tabella 6 allegata alla presente legge.
  5. Gli scarichi delle pubbliche  fognature  al  servizio  di  oltre
1.000 abitanti complessivi devono essere altresi' dotati:
   a) di registratori di portata;
   b)  di vasche, poste al termine del processo depurativo, aventi lo
scopo di regolarizzare il deflusso attraverso lo scarico a mare e  di
consentire   il  prelievo  di  campioni  di  acqua  e  gli  eventuali
trattamenti di disinfezione;
   c) di diffusore nella parte terminale della condotta di scarico.
  6. La posizione dello sbocco della condotta deve essere determinata
sulla base di studi specifici da effettuarsi caso  per  caso  a  cura
dell'ente gestore e la distanza dello sbocco medesimo dalla costa non
puo' comunque essere inferiore a:
   a)  metri  200  per  gli  scarichi  delle  pubbliche  fognature al
servizio di oltre 50 e fino a 1.000 abitanti complessivi;
   b) metri  500  per  gli  scarichi  delle  pubbliche  fognature  al
servizio di oltre 1.000 e fino a 10.000 abitanti complessivi;
   c)  metri  1.000  per  gli  scarichi  delle pubbliche fognature al
servizio di oltre 10.000 abitanti complessivi, per le quali lo sbocco
stesso deve essere a profondita' non inferiore a 30 metri.
  7. La Provincia in deroga a  quanto  stabilito  dal  comma  6  puo'
consentire  la  realizzazione  di condotte che raggiungano distanze o
profondita' inferiori a quelle indicate, nel caso in  cui  gli  studi
prodotti  comprovino  tale  possibilita'. La deroga e' possibile solo
per una delle due condizioni.
  8. La Provincia, sulla base di motivata istanza dell'Ente  titolare
dello  scarico e previo parere vincolante della Giunta regionale puo'
consentire, in deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  4,  che  gli
scarichi  delle  pubbliche  fognature  della  classe A al servizio di
oltre 40.000 abitanti complessivi siano  trattati  con  impianti  che
assicurino  il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata
alla presente legge.
  9. Le soluzioni adottate per gli scarichi  devono  corrispondere  a
quelle  indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque salvo
deroghe autorizzate dalla Provincia, acquisito il parere della Giunta
regionale, sulla base di motivate richieste dell'Ente titolare  dello
scarico.
  10.  L'Ente  titolare  dello scarico, ove possibile, deve segnalare
adeguamente la  zona  di  scarico  nonche'  l'area  intorno  ad  esso
eventualmente inibita alla balneazione.