Art. 24.
Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua
naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare
 
  1.  Lo  scarico delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi
d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque  di  transizione  e  nel
mare  puo' essere autorizzato nel rispetto di quanto prescritto negli
articoli 22 e 23 ed a condizione che gli scaricatori di  piena  siano
dimensionati  in  modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici,
il versamento diretto, nei corpi ricettori, delle acque pluviali sino
ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco.
Tale  volume  d'acqua  e'  sottoposto,  prima   dello   scarico,   al
trattamento  previsto  per i liquami nei medesimi corpi ricettori, in
assenza di eventi meteorici.