Art. 25. Scarichi delle pubbliche fognature esistenti 1. Al fine di portare a termine l'adeguamento tecnico degli impianti senza interruzione del pubblico servizio e al fine di limitare le conseguenze dell'inquinamento, nei casi in cui il Piano regionale di risanamento delle acque preveda la realizzazione di schemi depurativi complessi, le Province possono autorizzare, nei modi e nei termini previsti nella presente legge, scarichi delle pubbliche fognature esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non previsti nel Piano, purche' siano conformi ai limiti previsti dalla stessa. 2. Gli scarichi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto degli usi cui e' destinato il corpo idrico ricettore e sulla base del divieto dell'aumento dell'inquinamento. 3. Gli scarichi oggetto delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere consentiti per un periodo di tempo determinato, prorogabile solo per comprovate e motivate necessita'. 4. Le autorizzazioni temporanee concernenti scarichi nei corpi idrici previsti nel Piano regionale di risanamento delle acque, rilasciate in attesa della realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso, conservano la loro validita' previa integrazione delle stesse, da parte della Provincia, con le disposizioni di cui al comma 3.