Art. 25.
            Scarichi delle pubbliche fognature esistenti
 
  1. Al  fine  di  portare  a  termine  l'adeguamento  tecnico  degli
impianti  senza  interruzione  del  pubblico  servizio  e  al fine di
limitare le conseguenze dell'inquinamento, nei casi in cui  il  Piano
regionale  di  risanamento  delle  acque  preveda la realizzazione di
schemi depurativi complessi, le  Province  possono  autorizzare,  nei
modi  e  nei  termini  previsti  nella presente legge, scarichi delle
pubbliche fognature esistenti alla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  non  previsti  nel  Piano, purche' siano conformi ai
limiti previsti dalla stessa.
  2. Gli scarichi di cui al comma  1  sono  consentiti  nel  rispetto
degli usi cui e' destinato il corpo idrico ricettore e sulla base del
divieto dell'aumento dell'inquinamento.
  3.  Gli scarichi oggetto delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2
possono essere  consentiti  per  un  periodo  di  tempo  determinato,
prorogabile solo per comprovate e motivate necessita'.
  4.  Le  autorizzazioni  temporanee  concernenti  scarichi nei corpi
idrici previsti nel  Piano  regionale  di  risanamento  delle  acque,
rilasciate  in  attesa  della realizzazione degli interventi previsti
nel Piano stesso, conservano la loro  validita'  previa  integrazione
delle stesse, da parte della Provincia, con le disposizioni di cui al
comma 3.