Art. 26. Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali 1. Fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi della legge regionale i settembre 1982 n. 38 (disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature) e successive modificazioni ed integrazioni agli scarichi degli insediamenti civili esistenti, gli scarichi degli insediamenti civili della classe C nei corsi d'acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell'art. 19 se la distanza tra il confine dell'insediamento stesso e l'asse della pubblica fognatura e superiore a 300 metri o se la fognatura pubblica ha una quota superiore di 20 metri rispetto a quella del terreno dell'insediamento, salvo deroga da concedere sulla base di comprovate ragioni tecniche. A tali scarichi si applica, dal punto vista tecnico, la disciplina prevista dall'art. 22, a seconda del numero di abitanti complessivi dell'insediamento. 2. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe D nei corsi d'acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell'art. 19 se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.