Art. 26.
                 Scarichi degli insediamenti civili
              nei corsi d'acqua naturali ed artificiali
 
  1.  Fatte  salve  le  autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi della
legge regionale i settembre 1982 n.  38  (disciplina  degli  scarichi
delle  pubbliche  fognature  e  degli  insediamenti  civili  che  non
recapitano nelle pubbliche fognature) e successive  modificazioni  ed
integrazioni  agli  scarichi degli insediamenti civili esistenti, gli
scarichi degli insediamenti civili della classe C nei  corsi  d'acqua
naturali  ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell'art. 19 se la
distanza tra il  confine  dell'insediamento  stesso  e  l'asse  della
pubblica fognatura e superiore a 300 metri o se la fognatura pubblica
ha  una  quota  superiore  di  20 metri rispetto a quella del terreno
dell'insediamento, salvo deroga da concedere sulla base di comprovate
ragioni tecniche.  A  tali  scarichi  si  applica,  dal  punto  vista
tecnico, la disciplina prevista dall'art. 22, a seconda del numero di
abitanti complessivi dell'insediamento.
  2.  Gli scarichi degli insediamenti civili della classe D nei corsi
d'acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai  sensi  dell'art.
19 se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge
319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.