Art. 27.
                 Scarichi degli insediamenti civili
                nelle acque di transizione e nel mare
 
  1.  Agli  scarichi  degli  insediamenti civili della classe C nelle
acque di transizione e nel  mare  si  applica,  dal  punto  di  vista
tecnico,  la  disciplina  prevista  per  gli scarichi delle pubbliche
fognature dall'art. 23 a seconda del numero di  abitanti  complessivi
dell'insediamento.
  2.  Gli  scarichi  degli  insediamenti  civili della classe D nelle
acque di transizione e nel mare  sono  autorizzati  se  rispettano  i
limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge 319/1976.