Art. 27. Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare 1. Agli scarichi degli insediamenti civili della classe C nelle acque di transizione e nel mare si applica, dal punto di vista tecnico, la disciplina prevista per gli scarichi delle pubbliche fognature dall'art. 23 a seconda del numero di abitanti complessivi dell'insediamento. 2. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe D nelle acque di transizione e nel mare sono autorizzati se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge 319/1976.