Art. 35. Servizi di sicurezza 1. E' istituito presso la presidenza della Regione e ciascun assessorato un servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994. n. 626; il servizio provvede all'elaborazione del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Il servizio istituto presso la presidenza della Regione provvede alla elaborazione del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, anche con riferimento ai locali demaniali assegnati all'Assemblea regionale siciliana. 2. Al servizio di prevenzione e protezione, con le modalita' previste dall'art. 8, commi 2 e 3, del sopracitato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, viene assegnato tramite designazione da parte del capo dell'Amministrazione, che assume le funzioni di datore di lavoro, il personale necessario allo svolgimento delle attivita', ivi compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il responsabile del servizio deve essere individuato in un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente in possesso di attitudini e capacita' adeguate; negli assessorati aventi uffici periferici, il servizio puo' articolarsi in unita' operative decentrate, alle quali e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore ad assistente in possesso di attitudine e capacita' adeguate. 3. Gli assessori preposti alle singole amministrazioni assumono le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242. 4. In sede di prima applicazione della presente legge e per non oltre un triennio, il presidente della Regione e gli assessori regionali sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con le aziende unita' sanitarie locali, le universita', l'INAIL, l'ISPESL, l'Istituto italiano di medicina sociale e professionisti esterni che abbiano i requisiti previsti dalla legge, per l'esercizio della sorveglianza sanitaria ed in particolare per l'elaborazione, in collaborazione con i servizi di cui al comma 1, del documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.