Art. 39.
      Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
                       20 aprile 1994, n. 367
 
  1.  A  decorrere  dal  trentesimo  giorno successivo all'entrata in
vigore  della  presente  legge  si   applicano   nell'Amministrazione
regionale  le  disposizioni  di  cui  all'art.  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e del decreto  del
Ministro   del  tesoro  4  aprile  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 27 aprile 1995, n. 97.
  2. Entro il termine di cui al comma 1 l'assessore regionale per  il
bilancio e le finanze emana le relative modalita' attuative.