Art. 40. Estensione interventi a favore dei familiari delle vittime di incidenti stradali causati dai servizi di scorta 1. All'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 43, e' aggiunto il seguente comma: "2. Nel caso di assenza o di espressa rinunzia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, degli orfani, dei genitori, i benefici di cui al comma 1 si applicano in favore di uno dei fratelli o delle sorelle della vittima".