Art. 41.
         Nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile
 
  1. L'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18 e' abrogato.
  2. Le competenze di cui all'art. 22, comma 4, della legge regionale
1   settembre  1993,  n.  25  nonche'  quelle  relative  al  Comitato
tecnico-amministrativo di cui all'art. 19  della  legge  regionale  2
dicembre  1980,  n.  125  sono  attribuite  al  nucleo di valutazione
composto con gli stessi criteri,  la  medesima  durata  e  le  stesse
modalita'  gia'  previste  dall'art.    22  della  legge  regionale 1
settembre 1993, n. 25.
  3. Fino a nuova nomina  la  prevista  attivita'  sara'  svolta  dal
nucleo gia' costituito che continuera' l'attivita' avviata.