Art. 42. Cessazione effetti delle convenzioni con societa' di trasporto pubblico 1. Gli effetti dei rapporti gia' istaurati in attuazione delle convenzioni con le Ferrovie dello Stato e con la Societa' di navigazione Tirrenia, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1955, n. 22, dell'art. 13 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14, dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11 e dell'art. 85 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, cessano alla data del 31 dicembre 1996 anziche' alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1996, n. 41.