Art. 44.
              Coordinamento Regione - Autonomie locali
 
  1.  Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 43, il
presidente della Regione convoca, entro  15  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  un  coordinamento  Regione-Autonomie
locali che, fino all'insediamento della conferenza  Regione-Autonomie
locali, svolge le funzioni ad essa attribuite.
  2.  Fanno  parte  del coordinamento di cui al comma 1 il presidente
della Regione che lo presiede, l'assessore  regionale  per  gli  enti
locali  e  l'assessore  regionale  per  il  bilancio  e le finanze, i
sindaci dei  comuni  capoluoghi  di  provincia,  i  presidenti  delle
province  regionali,  il  presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente
dell'Unione  regionale  province  siciliane  ed  i  presidenti  delle
associazioni delle autonomie locali piu' rappresentative.