Art. 45. Sostegno alle autonomie locali 1. Nelle more dell'attuazione del complessivo riordino del sistema delle autonomie locali e del relativo finanziamento e fino all'entrata in vigore delle norme regionali previste dall'art. 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque per l'esercizio finanziario 1997, al fine di garantire alle province e ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attivita' delle autonomie locali, l'assessore regionale per gli enti locali assegna ai comuni e alle province regionali, con propri decreti, una quota non inferiore al 13 per cento delle entrate tributarie accertate nel penultimo anno precedente quello di competenza, come risultano determinate con il relativo rendiconto generale consuntivo. 2. Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 e' ripartita tra i comuni e le province regionali. 3. La assegnazione dei fondi anzidetti e' effettuata dall'assessore regionale per gli enti locali alle province regionali, per il 50 per cento sulla base della popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello dell'ultima ripartizione, e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale, e ai comuni sulla base dei criteri generali della ripartizione del fondo per servizi previsto ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, effettuata nell'anno precedente. 4. Nell'ambito dell'ammontare complessivo del fondo da assegnare ai comuni, una quota di lire 261.000 milioni e' destinata allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali, con priorita' per quelli attualmente previsti dalle leggi di settore, e viene ripartita con le modalita' di cui all'art. 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7. 5. Con legge di bilancio la quota parte di cui al comma 4, pari a lire 246.000 milioni, e' ripartita fra i comuni e le province regionali; la rimanente parte, pari a lire 15.000 milioni resta nella disponibilita' dell'assessorato regionale degli enti locali e vine dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunita' alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa. Qualora a fine anno dei 15.000 milioni residuano somme non impegnate, le medesime sono ripartite con gli stessi criteri con cui viene ripartita la somma di lire 246.000 milioni. 6. Per l'esercizio finanziario 1997 nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale degli enti locali e' istituito altresi' un fondo da ripartire tra i comuni e le province regionali, per la corresponsione del trattamento economico del personale gia' assunto, o per il quale e' stata inoltrata richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 1996 o in forza di concorsi gia' espletati purche' il relativo finanziamento rientri nelle previsioni dei corrispondenti stanziamenti del bilancio 1996, ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, nonche' ai sensi delle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 93, 10 agosto 1985, n. 37, 15 maggio 1986, n. 26, 9 agosto 1988, n. 21, 6 luglio 1990, n. 11, 15 maggio 1991, n. 21, 15 maggio 1991, n. 22, 12 gennaio 1993, n. 9, 15 aprile 1993, n. 14, 11 maggio 1993, n. 15, 1 settembre 1993, n. 25, 15 marzo 1994, n. 6, 10 gennaio 1995, n. 7, 25 maggio 1995, n. 46, 21 dicembre 1995, n. 85, 25 marzo 1996, n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 1997 l'ammontare del fondo e' determinato con legge di bilancio, e comunque in misura non inferiore al totale degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 1996 corrispondenti alle leggi indicate nel presente comma. 7. L'assessore regionale per gli enti locali ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 6 con propri decreti in proporzione alla consistenza del personale in servizio presso le province regionali e i comuni. Per i predetti enti sussiste l'obbligo di procedere al progressivo riassorbimento nell'anno medesimo a carico dei propri bilanci ogni qual volta si rendano comunque vacanti posti in organico per qualifiche e profili professionali corrispondenti. 8. Per l'esercizio finanziario 1997 i fondi destinati alle province regionali sono comprensivi della quota di lire 4.253 milioni, corrispondenti all'aliquota del 10 per cento del gettito presunto per tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 9. Le disponibilita' dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni confluiscono al fondo di cui al comma 1. 10. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 sono soppresse le disposizioni di legge che autorizzano gli interventi finanziari di cui alla tabella allegata alla presente legge. Con la medesima decorrenza gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella predetta tabella sono soppressi. 11. Al fine di concorrere agli investimenti dei comuni e delle province in opere pubbliche, la Regione contribuisce con interventi sulle quote interessi e capitale all'ammortamento di mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1997 per investimenti in opere pubbliche. Per tale finalita' e' autorizzato il limite di impegno decennale il cui ammontare sara' determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione della legge di bilancio. 12. I predetti mutui avranno una durata non superiore a 10 anni e sono regolati dalle disposizioni statali vigenti in materia per gli enti locali. 13. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali, conformemente ai criteri previamente stabiliti dalla Giunta regionale anche in base agli indici demografici, territoriali e del reddito medio pro-capite di ciascun comune, relativi all'anno 1995, come desunti dalle statistiche ufficiali. 14. Le somme di cui alle leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, trasferite dalla Regione agli enti locali negli anni 1996 e precedenti non ancora impegnate e che possono essere utilizzate in forza di disposizioni di legge per l'esercizio 1997, saranno riprogrammate dagli stessi con le modalita' di cui al presente articolo. 15. Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni nella misura determinata per l'anno 1996.