Art. 45.
                   Sostegno alle autonomie locali
 
  1.  Nelle more dell'attuazione del complessivo riordino del sistema
delle  autonomie  locali  e  del  relativo   finanziamento   e   fino
all'entrata  in  vigore  delle  norme regionali previste dall'art. 3,
comma 158, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e  comunque  per
l'esercizio finanziario 1997, al fine di garantire alle province e ai
comuni  lo  svolgimento  delle  funzioni amministrative attribuite in
base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo  sviluppo
delle attivita' delle autonomie locali, l'assessore regionale per gli
enti  locali  assegna ai comuni e alle province regionali, con propri
decreti, una quota non  inferiore  al  13  per  cento  delle  entrate
tributarie   accertate   nel  penultimo  anno  precedente  quello  di
competenza, come risultano determinate  con  il  relativo  rendiconto
generale consuntivo.
  2.  Con  legge  di bilancio la quota di cui al comma 1 e' ripartita
tra i comuni e le province regionali.
  3. La assegnazione dei fondi anzidetti e' effettuata dall'assessore
regionale per gli enti locali alle province regionali, per il 50  per
cento  sulla base della popolazione, quale risulta dai dati ufficiali
ISTAT  del   penultimo   anno   precedente   a   quello   dell'ultima
ripartizione,  e  per  il  50  per  cento  in  base  alla  superficie
territoriale, e ai comuni  sulla  base  dei  criteri  generali  della
ripartizione  del  fondo  per  servizi  previsto ai sensi della legge
regionale 2 gennaio 1979, n. 1, effettuata nell'anno precedente.
  4. Nell'ambito dell'ammontare complessivo del fondo da assegnare ai
comuni,  una  quota  di  lire  261.000  milioni  e'  destinata   allo
svolgimento dei servizi socio-assistenziali, con priorita' per quelli
attualmente previsti dalle leggi di settore, e viene ripartita con le
modalita'  di cui all'art. 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n.
7.
  5. Con legge di bilancio la quota parte di cui al comma 4,  pari  a
lire  246.000  milioni,  e'  ripartita  fra  i  comuni  e le province
regionali; la rimanente parte, pari a lire 15.000 milioni resta nella
disponibilita' dell'assessorato regionale degli enti  locali  e  vine
dallo  stesso  gestita  per  i rapporti, anche in convenzione, con le
comunita'   alloggio   per   minori   sottoposti   a    provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria  minorile  nell'ambito  della  competenza
civile ed amministrativa. Qualora a  fine  anno  dei  15.000  milioni
residuano  somme  non  impegnate,  le medesime sono ripartite con gli
stessi criteri con cui viene  ripartita  la  somma  di  lire  246.000
milioni.
  6. Per l'esercizio finanziario 1997 nello stato di previsione della
spesa  dell'assessorato  regionale  degli  enti  locali  e' istituito
altresi' un fondo da ripartire tra i comuni e le province  regionali,
per  la  corresponsione  del trattamento economico del personale gia'
assunto, o per il quale e' stata inoltrata richiesta di finanziamento
entro il 31 dicembre 1996 o  in  forza  di  concorsi  gia'  espletati
purche'  il  relativo  finanziamento  rientri  nelle  previsioni  dei
corrispondenti  stanziamenti  del  bilancio  1996,  ai  sensi   delle
disposizioni    legislative   regionali   concernenti   l'occupazione
giovanile, nonche' ai sensi delle leggi regionali 5 agosto  1982,  n.
93,  10  agosto 1985, n. 37, 15 maggio 1986, n. 26, 9 agosto 1988, n.
21, 6 luglio 1990, n. 11, 15 maggio 1991, n. 21, 15 maggio  1991,  n.
22,  12 gennaio 1993, n. 9, 15 aprile 1993, n. 14, 11 maggio 1993, n.
15, 1 settembre 1993, n. 25, 15 marzo 1994, n. 6, 10 gennaio 1995, n.
7, 25 maggio 1995, n. 46, 21 dicembre 1995, n. 85, 25 marzo 1996,  n.
7  e  loro  successive  modifiche  ed integrazioni.   Per l'esercizio
finanziario 1997 l'ammontare del fondo e' determinato  con  legge  di
bilancio,  e  comunque  in  misura  non  inferiore  al  totale  degli
stanziamenti   di   bilancio    dell'esercizio    finanziario    1996
corrispondenti alle leggi indicate nel presente comma.
  7. L'assessore regionale per gli enti locali ripartisce annualmente
il  fondo  di  cui  al comma 6 con propri decreti in proporzione alla
consistenza del personale in servizio presso le province regionali  e
i  comuni.  Per  i  predetti  enti sussiste l'obbligo di procedere al
progressivo riassorbimento nell'anno medesimo  a  carico  dei  propri
bilanci ogni qual volta si rendano comunque vacanti posti in organico
per qualifiche e profili professionali corrispondenti.
  8. Per l'esercizio finanziario 1997 i fondi destinati alle province
regionali  sono  comprensivi  della  quota  di  lire  4.253  milioni,
corrispondenti all'aliquota del 10 per cento del gettito presunto per
tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti  solidi  di
cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  9.  Le  disponibilita'  dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio
1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni  confluiscono  al
fondo di cui al comma 1.
  10.  A  decorrere dall'esercizio finanziario 1997 sono soppresse le
disposizioni di legge che autorizzano gli  interventi  finanziari  di
cui  alla  tabella  allegata  alla  presente  legge.  Con la medesima
decorrenza gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio  della
Regione elencati nella predetta tabella sono soppressi.
  11.  Al  fine  di  concorrere  agli investimenti dei comuni e delle
province in opere pubbliche, la Regione contribuisce  con  interventi
sulle  quote interessi e capitale all'ammortamento di mutui contratti
dai comuni e dalle province nell'anno 1997 per investimenti in  opere
pubbliche.  Per  tale  finalita'  e' autorizzato il limite di impegno
decennale il cui ammontare sara' determinato  a  norma  dell'art.  4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di
approvazione della legge di bilancio.
  12.  I  predetti mutui avranno una durata non superiore a 10 anni e
sono regolati dalle disposizioni statali vigenti in materia  per  gli
enti locali.
  13.  I  contributi  di  cui  al  comma 11 sono concessi con decreto
dell'assessore  regionale  per  gli  enti  locali,  conformemente  ai
criteri  previamente  stabiliti  dalla Giunta regionale anche in base
agli indici demografici, territoriali e del reddito medio  pro-capite
di  ciascun  comune,  relativi  all'anno  1995,  come  desunti  dalle
statistiche ufficiali.
  14. Le somme di cui alle leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1  e  9
maggio   1986,   n.  22,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
trasferite  dalla  Regione  agli  enti  locali  negli  anni  1996   e
precedenti  non  ancora  impegnate e che possono essere utilizzate in
forza  di  disposizioni  di  legge  per  l'esercizio  1997,   saranno
riprogrammate  dagli  stessi  con  le  modalita'  di  cui al presente
articolo.
  15. Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell'art. 18  della
legge  regionale  11  aprile  1981,  n. 61, e successive modifiche ed
integrazioni nella misura determinata per l'anno 1996.