Art. 46. Contributo a favore dell'ANMIL 1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, dopo "ANMIC" sono aggiunte le seguenti parole: "e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL)" ed e' sostituita la cifra di "lire 2.000 milioni" con "lire 1.000 milioni". 2. Il comma 2 dell'art. 19 della medesima legge regionale n. 26 del 1996 e' sostituito dal seguente: "2. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato annualmente al Comitato regionale siciliano dell'ANMIC ed al Consiglio regionale dell'ANMIL ed e' ripartito tra il Comitato o il Consiglio e le rispettive sedi provinciali delle associazioni; le somme assegnate sono destinate al funzionamento, nella misura massima del 20 per cento, e per la rimanente parte all'adempimento delle finalita' istituzionali in favore dei mutilati invalidi civili e dei mutilati ed invalidi del lavoro residenti in Sicilia".