Art. 46.
                   Contributo a favore dell'ANMIL
 
  1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996,  n.
26,   dopo   "ANMIC"   sono   aggiunte   le   seguenti   parole:   "e
dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del  lavoro  (ANMIL)"
ed  e'  sostituita  la  cifra di "lire 2.000 milioni" con "lire 1.000
milioni".
  2. Il comma 2 dell'art. 19 della medesima legge regionale n. 26 del
1996 e' sostituito dal seguente:
  "2. Il contributo di cui al  comma  1  e'  erogato  annualmente  al
Comitato  regionale  siciliano  dell'ANMIC  ed al Consiglio regionale
dell'ANMIL ed e' ripartito tra  il  Comitato  o  il  Consiglio  e  le
rispettive  sedi  provinciali  delle associazioni; le somme assegnate
sono destinate al funzionamento, nella  misura  massima  del  20  per
cento,  e  per  la  rimanente  parte  all'adempimento delle finalita'
istituzionali in favore dei mutilati invalidi civili e  dei  mutilati
ed invalidi del lavoro residenti in Sicilia".