Art. 48. Numero degli incarichi conferibili ad esperti estranei all'amministrazione comunale 1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, e' modificato come segue: "2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non puo' essere superiore a: a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti; b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti; c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti". 2. Gli incarichi conferiti alla data di approvazione della presente legge, anche se in numero eccedente ai limiti posti al primo comma del presente articolo, restano confermati fino alla data di scadenza prevista all'atto dell'incarico.