Art. 48.
       Numero degli incarichi conferibili ad esperti estranei
                    all'amministrazione comunale
 
  1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n.
7,  come  modificato  dall'art.  41 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 26, e' modificato come segue:
  "2.  Il  numero  degli  incarichi di cui al comma 1 non puo' essere
superiore a:
   a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti;
   b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;
   c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti".
  2. Gli incarichi conferiti alla data di approvazione della presente
legge, anche se in numero eccedente ai limiti posti  al  primo  comma
del  presente articolo, restano confermati fino alla data di scadenza
prevista all'atto dell'incarico.