Art. 50. Promozione di prodotti agricoli 1. Al fine di valorizzare i prodotti agricoli e di prima trasformazione agricola siciliani e' assegnata all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la gestione della promozione e dell'immagine di tali produzioni siciliane sui mercati di consumo in Italia ed all'estero. 2. A tal fine l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a predisporre un programma che preveda ed indichi le azioni da attuarsi e le risorse finanziarie all'uopo necessarie.