Art. 54.
            Gestione delle opere realizzate dai consorzi
                 per le aree di sviluppo industriale
 
  1.  La  gestione delle opere realizzate dai consorzi per le aree di
sviluppo industriale ai sensi delle leggi regionali 6 giugno 1975, n.
42 e 14 maggio 1976, n. 75 "Progetto  -  Obiettivo"  e'  affidata  ai
rispettivi consorzi competenti per territorio.
  2.  Gli eventuali finanziamenti per il completamento delle opere di
cui al comma 1 e/o per la manutenzione straordinaria  possono  essere
effettuati  ai  sensi  degli articoli 27 e 28 della legge regionale 4
gennaio 1984, n. 1.
  3. I consorzi per le aree di sviluppo industriale possono, mediante
convenzione,  affidare  la  gestione  delle  opere  di   Progetto   -
Obiettivo,  di cui al comma 1, ai comuni ricadenti nel territorio dei
rispettivi bacini.