Art. 55.
                     Personale del ruolo tecnico
                  dei beni culturali ed ambientali
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 72 della legge regionale  1  settembre
1993, n. 25, e' aggiunto il seguente comma:
  "5.  Sono  altresi'  abrogati l'art. 21, comma secondo, della legge
regionale 7 novembre 1980, n. 116 e l'art. 5, comma  1,  della  legge
regionale 15 maggio 1991, n. 18".