Art. 56.
                   Interventi per la catalogazione
                 del patrimonio artistico siciliano
 
  1.  L'Amministrazione  regionale,  nell'ambito della spesa prevista
dall'art. 111, comma 1, lettere a)  e  b)  della  legge  regionale  1
settembre  1993,  n.  25  e  successive modifiche ed integrazioni, e'
autorizzata al pagamento degli oneri  derivanti  nell'esercizio  1997
dai contratti stipulati in forza del medesimo articolo.
  2.  L'ammontare  degli  oneri di cui al comma 1 sara' determinato a
norma dell'art. 4, secondo comma,  della  legge  regionale  8  luglio
1977, n. 47, in sede di approvazione del bilancio di previsione della
Regione per l'anno finanziario 1997.