Art. 58. Autorizzazione all'ESA 1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA) e' autorizzato a trasferire a titolo gratuito ai comuni di Corleone e di Contessa Entellina le strutture, le aree di pertinenza, i macchinari e le attrezzature facenti parte del complesso lattiero-caseario realizzato dall'ESA stesso nel territorio dei comuni predetti. 2. Le amministrazioni comunali interessate, destinatarie del trasferimento degli immobili ed attrezzature rispettivamente ricadenti nel proprio territorio, utlizzeranno i beni loro ceduti secondo le finalita' orginarie o per altre finalita' agricole o istituzionali.