Art. 60.
                         Garanzie regionali
 
  1. La fidejussione a  titolo  sussidiario  prevista  dall'art.  22,
comma  3,  della  legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, modificato
con l'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, e' concessa
fino   al 75 per cento  dell'ammontare  dei  mutui  finanziati  dalle
aziende di credito.
  2.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore della presente legge non
saranno piu' prestate garanzie creditizie all'IRCAC  per  i  prestiti
concessi   dall'istituto,   in   applicazione   delle  vigenti  leggi
regionali, mediante utilizzo di fondi  allo  stesso  assegnati  dalla
Regione.
  3.  La  disposizione di cui al comma 2 non si applica per eventuale
ricontrattazione  di  piani  finanziari  e/o  piani   di   smobilizzo
contratti  sulla  base delle norme vigenti in materia di cooperazione
giovanile, previa la verifica delle condizioni di economicita'  e  di
ripresa della produttivita' da parte dell'istituto.
  4.  Sono,  comunque,  fatte  salve  le  pratiche  gia' regolarmente
istruite ed approvate con reltiva deliberazione dell'ente.