Art. 61. Determinazione annua del contributo della Regione per l'esercizio dell'attivita' dell'IRCAC 1. Il contributo annuo previsto dall'art. 3, comma 1, n. 5, lettera b) della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, a decorrere dall'esercizio 1997, e' determinato annualmente a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.