Art. 63.
            Trasformazione dei fondi a gestione separata
                      istituiti presso l'IRCAC
 
  1.  I  fondi  a  gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la
concessione di garanzie con l'art. 1 della legge regionale 26  aprile
1972,  n.  28,  con l'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n.
28, con l'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n.  24  e  con
l'art.  93  della  legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi),
sono soppressi e le disponibilita' sono versate in un unico  fondo  a
gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente
normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.