Art. 63. Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'art. 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilita' sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.