Art. 64.
            Trasformazione dei fondi a gestione separata
                      istituiti presso la CRIAS
 
  1.  I  fondi  a  gestione  separata,  istituiti presso la CRIAS con
l'art.  5 delle legge regionale 7 maggio 1977, n. 31,  con  la  legge
regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'art. 16 della legge regionale
23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3,
sono  soppressi  e le disponibilita' sono versate in un unico fondo a
gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente
normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.