Art. 65.
                    Fermo temporaneo del naviglio
 
  1. I benefici richiamati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale
21 aprile 1995, n. 36, devono intendersi riferiti anche ai periodi di
fermo eventualmente osservati nel corso del 1995  prima  dell'entrata
in vigore della suddetta legge.
  2. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino in materia
di pesca e di attivita' marinare, le disposizioni di cui all'art.  14
della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed
integrazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 1997.
  3.  I  premi da corrispondere alle imprese di pesca che osservino i
periodi di fermo di cui al terzo comma del sopracitato  art.  14  non
possono   comunque   superare  i  limiti  stabiliti  nei  regolamenti
dell'Unione europea.
  4. Le somme occorrenti  per  le  finalita'  del  presente  articolo
saranno  determinate ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47; restano salve le disposizioni di  cui
all'art.  5, comma 8, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.