Art. 65. Fermo temporaneo del naviglio 1. I benefici richiamati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 36, devono intendersi riferiti anche ai periodi di fermo eventualmente osservati nel corso del 1995 prima dell'entrata in vigore della suddetta legge. 2. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino in materia di pesca e di attivita' marinare, le disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 1997. 3. I premi da corrispondere alle imprese di pesca che osservino i periodi di fermo di cui al terzo comma del sopracitato art. 14 non possono comunque superare i limiti stabiliti nei regolamenti dell'Unione europea. 4. Le somme occorrenti per le finalita' del presente articolo saranno determinate ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47; restano salve le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.