Art. 66. Interpretazione autentica del terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 1. Il requisito dell'attivita' di pesca nell'anno in corso prescritto dal terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, cosi' come modificato dall'art. 5, comma 7, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, unitamente agli altri ivi precisati e reltivi all'osservanza del fermo supplementare e del fermo tecnico, deve intendersi riferito esclusivamente al natante oggetto del premio, ivi compreso il caso di sostituzione in detto articolo contemplato, e non anche ai soggetti che, nel corso del periodo di riferimento, lo abbiano utilizzato per l'esercizio dell'impresa di pesca.