Art. 67. Deroga dell'art. 26 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed altre norme sul commercio. 1. I contributi in favore delle imprese artigiane, a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti fino al 31 dicembre 1996, dalle imprese artigiane stesse, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti, ex art. 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni ed ex art. 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, sono erogati derogando dall'obbligo di produrre la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei tributi camerali ex art. 26 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. 2. Le somme di cui al comma 1 sono decurtate dell'importo pari al tributo camerale dovuto. 3. La deroga si applica anche agli agricoltori limitatamente all'accesso ai benefici per il carburante agricolo.