Art. 67.
Deroga  dell'art.  26  della  legge  regionale  4 aprile 1995, n. 29,
recante norme sulle Camere di commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura ed altre norme sul commercio.
 
  1.  I  contributi  in  favore  delle imprese artigiane, a titolo di
concorso sugli oneri contrattuali sostenuti fino al 31 dicembre 1996,
dalle imprese artigiane stesse, singole o associate, per l'assunzione
di lavoratori apprendisti,  ex  art.  27  della  legge  regionale  18
febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni ed ex art.
4  della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, sono erogati derogando
dall'obbligo di produrre  la  documentazione  comprovante  l'avvenuto
pagamento  dei  tributi  camerali  ex art. 26 della legge regionale 4
aprile 1995, n. 29.
  2. Le somme di cui al comma 1 sono decurtate dell'importo  pari  al
tributo camerale dovuto.
  3.  La  deroga  si  applica  anche  agli  agricoltori limitatamente
all'accesso ai benefici per il carburante agricolo.