Art. 69.
           Leggi regionali n. 27 del 1991 e n. 5 del 1995
           Proroga di termini ed accelerazioni della spesa
 
  1. Il termine previsto dall'art. 4 della legge regionale 10 gennaio
1995, n. 5, e' differito al 31 dicembre 1999.
  2. Lo stesso  termine  di  cui  al  comma  1  si  applica  per  gli
interventi  previsti  dall'art.  11  della  legge regionale 15 maggio
1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.
  3.   Ai  fini  dell'accelerazione  della  spesa  nelle  more  delle
verifiche  degli  Ispettorati  provinciali  del  lavoro,  l'assessore
regionale  per  il  lavoro,  la  previdenza  sociale,  la  formazione
professionale e l'emigrazione autorizza  l'erogazione  immediata  dei
contributi  previsti  dagli  articoli 9 e 10 della legge regionale 15
maggio  1991,  n.  27,  qualora  le  istanze   siano   corredate   di
dichiarazione  di  conformita',  resa  ai sensi di legge, da soggetto
abilitato all'esercizio della professione di  cui  all'art.  1  della
legge  11 gennaio 1979, n. 12 ed attestante il possesso dei requisiti
da parte del datore di lavoro richiedente.
  4.  Le  istanze  presentate  prima  dell'entrata  in  vigore  della
presente legge possono essere integrate ai sensi del comma 3.