Art. 70.
           Razionalizzazione ed accelerazione della spesa
     in materia di interventi per l'occupazione e l'emigrazione
 
  1.  Al  fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di
interventi di  politica  attiva  del  lavoro  ed  in  particolare  di
progetti  di  lavori  socialmente  utili  e  di  piani di inserimento
professionale dei giovani e' istituito presso l'Assessorato regionale
del lavoro, della previdenza sociale, della formazione  professionale
e  dell'emigrazione il coordinamento regionale dei lavori socialmente
utili, che si avvale di personale in  servizio  presso  la  direzione
regionale  lavoro,  presso  l'agenzia  regionale  per  l'impiego e la
formazione professionale e presso gli uffici periferici  del  lavoro.
La   direzione   di  detta  struttura  sara'  affidata,  con  decreto
dell'assessore regionale per il lavoro,  la  previdenza  sociale,  la
formazione   professionale  e  l'emigrazione  ad  un  funzionario  in
servizio  presso  la  direzione  lavoro  dell'Assessorato  o   presso
l'agenzia regionale per l'impiego.
  2.  L'assessore  regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione  professionale  e  l'emigrazione  e'  autorizzato,  previa
approvazione  della commissione regionale per l'impiego, a promuovere
progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 1 della legge 28
novembre 1996, n. 608,  e  piani  di  inserimento  professionale  dei
giovani  di  cui  all'art.  15  della legge 19 luglio 1994, n. 451, e
successive modifiche ed integrazioni  rivolti  a  lavoratori  di  cui
all'art.  25,  comma  5,  lettera  a), della legge 23 luglio 1991, n.
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