Art. 71. Uffici di collocamento - Sedi recapito 1. Nelle more della riforma del settore, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, nell'ambito dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, e' autorizzato a trasformare in sedi recapito tutti gli uffici di collocamento comunali e frazionali preesistenti alla data di attuazione della stessa legge.