Art. 71.
               Uffici di collocamento - Sedi recapito
 
  1. Nelle more della riforma del settore, l'assessore regionale  per
il  lavoro,  la  previdenza  sociale,  la  formazione professionale e
l'emigrazione, nell'ambito dell'attuazione dell'art.  2  della  legge
regionale  21  settembre 1990, n. 36, e' autorizzato a trasformare in
sedi recapito tutti gli uffici di collocamento comunali e  frazionali
preesistenti alla data di attuazione della stessa legge.