Art. 72. Proroga termine in materia di edilizia abitativa 1. Il termine di cui all'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, prorogato con il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e' prorogato al 31 dicembre 1997.