Art. 74.
            Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani
 
  1. L'Ente acquedotti siciliani (EAS) e' autorizzato a contrarre  il
mutuo  previsto  dall'art.  2 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
23,  anche  per  quote  parziali,  entro  l'esercizio  1997,  con  le
modalita' previste dall'art. 2 medesimo.
  2.  In  alternativa  alla  contrazione del mutuo predetto, l'EAS e'
autorizzato a concordare con i propri creditori il differimento o  la
dilazione  in piu' rate dell'ammontare dei relativi debiti, con onere
per eventuali interessi a carico della Regione nel limite finanziario
e temporale previsto dagli articoli 2 e 6  della  legge  regionale  6
aprile 1996, n. 23.
  3.  Entro  e  non  oltre  180  giorni  dall'entrata in vigore della
presente legge l'EAS e' autorizzato a definire in via  transattiva  i
contenziosi,  pendenti  dinanzi  all'autorita' giudiziaria ordinaria,
nei confronti di comuni e consorzi per importi pari al 50  per  cento
dei  crediti  risultanti  dalle  scritture contabili a condizione che
detti comuni e consorzi corrispondano i relativi importi entro e  non
oltre il 31 dicembre 1997.