Art. 75.
                 Norme relative al demanio marittimo
 
  1. Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per occupazione
abusiva  di  beni  del  demanio  marittimo  sono calcolate secondo le
modalita' previste dall'art.  7  del  decreto  del  presidente  della
Regione  siciliana 26 luglio 1994 pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana n. 49 dell'8 ottobre 1994 e dall'art.  8  del
decreto-legge  5  ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.
  2. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 1 luglio 1977, n. 684 l'ammontare degli
indennizzi  viene   determinato   dai   compartimenti   marittimi   e
successivamente  comunicato  agli  uffici  finanziari  competenti,  i
quali,  computati  eventuali  interessi  e  rivalutazioni  monetarie,
curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito.
  3.  Per  il conseguimento dei predetti fini gli uffici marittimi si
avvalgono, ove necessario, della consulenza tecnica degli uffici  del
genio civile competenti per territorio.
  4.  Per  l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme
e' costituito all'interno dell'assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente  un  apposito  ufficio  dotato  di  adeguato  personale
provvisto   del   titolo   di   laurea  in  giurisprudenza  o  titolo
equipollente.