Art. 76. Anticipazioni ad organismi che svolgono attivita' di riabilitazione di soggetti portatori di handicap 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 le aziende unita' sanitarie locali sono autorizzate a corrispondere agli enti, associazioni ed istituzioni convenzionati che svolgono attivita' di riabilitazione in favore dei soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, all'inizio di ciascun trimestre, a titolo di anticipazione, l'85 per cento dell'importo della contabilita' del trimestre precedente riscontrato ed ammesso a pagamento.