Art. 77. Universiade 1997 1. Per le finalita' previste dall'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, dall'art. 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 35, dall'art. 13 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 5, dall'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, dall'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, e dagli articoli 6 e 11 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51 le spese per il funzionamento del comitato d'onore, dell'ufficio speciale dell'Universiade estiva del 1997, dell'ufficio stampa e quelle per la redazione dei piani e per l'ospitalita' delle delegazioni FISU sono poste a carico degli stanziamenti autorizzati sul capitolo 48256 dell'esercizio finanziario 1997. 2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 48256 e' integrata come segue: "nonche' per le spese di funzionamento del comitato d'onore, dell'ufficio speciale dell'Universiade estiva del 1997, dell'ufficio stampa, per quelle per la redazione dei piani e per l'ospitalita' delle delegazioni FISU".