Art. 17.
                          Norme transitorie
 
  1.  Le  misure  dei  depositi cauzionali previste dall'art. 10 sono
ridotte di due terzi per le agenzie di viaggio e turismo regolarmente
operanti, sulla base di  quanto  risulta  agli  atti  delle  Province
competenti,  da  cinque  anni  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge.
  2. Le agenzie di viaggio e turismo  di  cui  al  comma  precedente,
dovranno  adeguare  il  deposito cauzionale secondo i nuovi massimali
dovuti ai sensi della presente legge, entro il  termine  di  un  anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  stessa,  pena  la revoca
dell'autorizzazione stessa.
  3. La riduzione prevista al comma 1 si  applica  anche  alle  nuove
agenzie di viaggio e turismo autorizzate successivamente alla entrata
in  vigore  della  presente  legge  ed a quelle operanti da meno di 5
anni, al compimento di 5 anni di regolare attivita',  sulla  base  di
quanto risulta agli atti delle Province competenti.
  4.  In  sede  di  prima  applicazione  della  legge,  allo scopo di
garantire la qualita' dei nuovi accessi e di monitorare  la  fase  di
avvio   del  processo  di  liberalizzazione,  le  autorizzazioni  per
l'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo, di cui all'art.  2,
lett.  b)  e lett. c), nel territorio complessivamente considerato di
ciascuna Provincia non  potranno  superare,  rispetto  al  numero  di
agenzie previste dai piani provinciali approvati al 31 dicembre 1996,
I'incremento annuo del 15% sino al 31 dicembre 1999.
  5. Ai fini dell'applicazione del comma 3 per il triennio 1997/1999,
le  Province annualmente stabiliranno e pubblicizzeranno i criteri di
priorita' e le scadenze per il rilascio delle nuove concessioni,  con
particolare  riguardo  alle  specifiche  esigenze  attinenti  ad  una
migliore redistribuzione territoriale dei servizi  delle  agenzie  di
viaggio  e  turismo e alle localizzazioni in comuni attualmente privi
di agenzie di viaggio e turismo.